Art. 16.
                   Funzioni del collegio nazionale
  1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
    a) elaborare le norme della deontologia professionale;
    b)  decidere  sui  ricorsi  contro  i  provvedimenti disciplinari
adottati dai collegi regionali;
    c)  coordinare  l'attivita'  dei collegi regionali dei maestri di
sci;
    d)  definire,  in  accordo  con  la  Federazione  italiana  sport
invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove  di
esame;
    e)  mantenere  i  rapporti  con  gli  organismi e le associazioni
rappresentative  dei  maestri   di   sci   e   di   altre   categorie
professionali, in Italia e all'estero;
    f)  collaborare  con  le  autorita'  statali  e  regionali  nelle
questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
    g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli
albi professionali da devolvere a favore del collegio  nazionale  per
le attivita' di sua competenza.