Art. 17.
                   Sanzioni disciplinari e ricorsi
  1.  I  maestri  di  sci  iscritti  negli  albi professionali che si
rendano  colpevoli  di  violazione   delle   norme   di   deontologia
professionale,  ovvero  delle  norme  di comportamento previste dalla
presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti
sanzioni disciplinari:
    a) ammonizione scritta;
    b) censura;
    c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
    d) radiazione.
  2.  I  provvedimenti  disciplinari  sono adottati dal direttivo del
collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza  assoluta
dei  componenti;  contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica,
e'  ammesso  ricorso  al  direttivo  del   collegio   nazionale.   La
proposizione    del    ricorso   sospende,   fino   alla   decisione,
l'esecutivita' del provvedimento.
  3.  La decisione sul ricorso e' adottata dal direttivo del collegio
nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
  4.  I  provvedimenti  adottati  dai  collegi  regionali, eccettuati
quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal  collegio
nazionale  sono  definitivi  e sono impugnabili dinanzi al competente
organo di giustizia amministrativa.