Art. 18.
                 Esercizio abusivo della professione
  1.  L'esercizio  abusivo  della  professione  di  maestro di sci e'
punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
  2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, all'insegnamento professionale e'
equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
 
          Nota all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art.  348  del  codice  penale  e' il
          seguente:
             "Art.  348  (Abusivo  esercizio  di  una professione). -
          Chiunque abusivamente  esercita  una  professione,  per  la
          quale  e'  richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
          e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la  multa
          da lire duecentomila a un milione".