Art. 19.
              Esclusione della necessita' della licenza
                        di pubblica sicurezza
  1.  Per  i maestri di sci e' abolita la necessita' della licenza di
pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n.  773,  e  dall'articolo  238  del  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
           Note all'art. 19:
             -  L'art.  123  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  123.  -  Per  l'esercizio  del mestiere di guida,
          interprete,  corriere,  guida  o  portatore  alpino  e  per
          l'abilitazione  all'insegnamento  dello  sci  e' necessario
          ottenere la licenza del questore.
             Oltre  quanto  e' disposto dall'art. 11, la licenza puo'
          essere negata a chi ha riportato condanna per reati  contro
          la moralita' pubblica o il buon costume.
             La    concessione    della    licenza   e'   subordinata
          all'accertamento della capacita' tecnica del  richiedente".
             -   Il   testo   dell'art.   238   del  regolamento  per
          l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,  delle
          leggi   di   pubblica  sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.
          635/1z940, e' il seguente:
             "Art.  238.  -  Agli effetti dell'applicazione dell'art.
          123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide
          alpine.
             Oltre  all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo,
          essi debbono esibire un certificato  di  idoneita'  a  tale
          professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport
          invernali".