Art. 19. Esclusione della necessita' della licenza di pubblica sicurezza 1. Per i maestri di sci e' abolita la necessita' della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 19: - L'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 123. - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore. Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume. La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente". - Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1z940, e' il seguente: "Art. 238. - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine. Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, essi debbono esibire un certificato di idoneita' a tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali".