Art. 2.
             Oggetto della professione di maestro di sci
  1.  E'  maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo
non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed  a  gruppi  di
persone,  le  tecniche  sciistiche in tutte le loro specializzazioni,
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari
sciistici,  percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che
non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e  materiali
alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
  2.  Le  regioni  provvedono  ad  individuare e a delimitare le aree
sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.