Art. 20.
                            Scuole di sci
  1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle
scuole di sci, in conformita' ai seguenti orientamenti:
    a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie
tutti i maestri operanti in un stazione invernale;
    b)  le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole
di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attivita';
    c)  le  scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono
disciplinare, tra l'altro, le forme  democratiche  di  partecipazione
dei  singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole
stesse.