Art. 20. Scuole di sci 1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformita' ai seguenti orientamenti: a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in un stazione invernale; b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attivita'; c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.