Art. 22. Adeguamento della legislazione regionale 1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge. 2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.