Art. 22.
               Adeguamento della legislazione regionale
  1.  Le  regioni,  salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad
adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.
  2.  Al  fine  di  garantire  livelli  di preparazione professionale
minimi uniformi sul territorio nazionale,  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa
primaria in materia di ordinamento della professione  di  maestro  di
sci,  i  programmi  dei  corsi  ed i criteri per le prove d'esame per
l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi
regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i
programmi  ed  i   criteri   stabiliti   ai   sensi   rispettivamente
dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.