Art. 23.
                  Abilitazione tecnica all'esercizio
                  della professione di guida alpina
  1.  I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n.
6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei  collegi
di  cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove
lo  ritengano  opportuno,  affidare  l'organizzazione  dei  corsi  al
collegio  nazionale  delle  guide di cui all'articolo 15 della stessa
legge n. 6 del 1989.
  2.  Le  commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su  proposta
dei  collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6
del 1989. La  valutazione  tecnica  spetta  ad  una  sottocommissione
composta  da  istruttori  di  guida  alpina-maestro  di  alpinismo in
possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8,  della  medesima
legge n. 6 del 1989.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Note all'art. 23:
             -   Il   testo   dell'art.   7  della  legge  n.  6/1989
          (Ordinamento della  professione  di  guida  alpina)  e'  il
          seguente:
             "Art.   7   (Abilitazione  tecnica  all'esercizio  della
          professione di guida alpina). - 1.  L'abilitazione  tecnica
          all'esercizio  della professione, come guida alpina-maestro
          di alpinismo o come aspirante guida, si  consegue  mediante
          la  frequenza  degli  appositi  corsi teorico-pratici ed il
          superamento dei relativi esami.
             2.  I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la
          vigilanza della regione, dal rispettivo collegio  regionale
          delle guide.
             3.  Ciascun  collegio  regionale  puo' altresi' affidare
          l'organizzazione dei  corsi  al  collegio  nazionale  delle
          guide,  di  cui  all'art.  15, ovvero al collegio regionale
          delle guide di un'altra regione.
             4.  Sono  ammessi  ai  corsi regionali i residenti in un
          comune  della  rispettiva  regione   che   abbiano   l'eta'
          prescritta  per  l'iscrizione  nel relativo albo e che, nel
          caso dei  corsi  per  guide  alpine-maestri  di  alpinismo,
          abbiano   effettivamente  esercitato  la  professione  come
          aspiranti guida per almeno due anni.
             5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
             6.   Le   commissioni  esaminatrici  sono  nominate  dal
          direttivo del collegio delle guide che  ha  organizzato  il
          corso  e  sono  composte di esperti delle materie insegnate
          nei  corsi  e  di  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  in
          possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8.  Esse
          sono presiedute da una guida  alpina-maestro  di  alpinismo
          designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente
          e' nominato dal Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo
          nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza
          del Club alpino italiano.
             7.  I  programmi  dei  corsi e i criteri per le prove di
          esame sono definiti dal direttivo  del  collegio  nazionale
          delle  guide  e  approvati dal Ministro del turismo e dello
          spettacolo.
             8.  Le  funzioni  di  istruttore  tecnico nei corsi sono
          affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo
          che  abbiano  conseguito  il diploma di istruttore di guida
          alpina-maestro di alpinismo,  rilasciato  a  seguito  della
          frequenza   di  appositi  corsi  organizzati  dal  collegio
          nazionale delle guide.
             9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui
          al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni
          nell'ambito   dei   programmi   regionali   relativi   alla
          formazione professionale".
             La  Corte  costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989,
          n. 372 (Gazzetta Ufficiale del 12  luglio  1989,  n.  28  -
          serie    speciale),    ha    dichiarato    l'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 7 soprariportato, commi 2, 3, 6  e
          7.
             -  Il  testo dell'art. 13 della medesima legge n. 6/1989
          e' il seguente:
             "Art.  13  (Collegi regionali delle guide). - 1. In ogni
          regione e' istituito, come organismo di autodisciplina e di
          autogoverno  della professione, il collegio regionale delle
          guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti  guida.
             2.  Del  collegio  fanno parte di diritto tutte le guide
          alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida  iscritti
          negli  albi  della regione, nonche' le guide alpine-maestri
          di alpinismo e gli  aspiranti  guida  che  abbiano  cessato
          l'attivita'  per  anzianita'  o  per invalidita', residenti
          nella regione.
             3. L'assemblea del collegio e' formata da tutti i membri
          del collegio medesimo.
             4.  Il  collegio  regionale  ha un direttivo formato nei
          modi  stabiliti  dalla  legge  regionale  e   composto   da
          rappresentanti  eletti  da  tutti  i  membri del collegio e
          scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di
          alpinismo iscritte nel relativo albo.
             5.  Il  direttivo  elegge  il  presidente  del  collegio
          regionale scegliendolo fra  gli  iscritti  nell'albo  delle
          guide  alpine-maestri  di alpinismo componenti il direttivo
          medesimo.
             6.  L'assemblea  si riunisce di diritto una volta l'anno
          in occasione dell'approvazione del  bilancio,  e  tutte  le
          volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta
          motivata almeno un terzo dei componenti.
             7.  Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il
          presidente ovvero ne faccia richiesta  motivata  almeno  un
          quinto dei componenti.
             8.  Il  direttivo  nomina  una  commissione  tecnica che
          sovrintende  all'organizzazione  dei  corsi  di  cui   agli
          articoli 7 e 9.
             9.  La  vigilanza  sul collegio regionale delle guide e'
          esercitata dalla competente autorita' della regione".
             -  Il  testo dell'art. 15 della ripetuta legge n. 6/1989
          e' il seguente:
             "Art.  15  (Collegio  nazionale  delle  guide).  - 1. E'
          istituito il collegio nazionale delle guide  alpine-maestri
          di  alpinismo  e  degli  aspiranti guida, come organismo di
          coordinamento dei collegi regionali.
             2.  Il  collegio  nazionale  ha un direttivo formato dai
          presidenti di tutti i collegi regionali  e  degli  analoghi
          organismi  costituiti  nelle  regioni  a statuto speciale e
          nelle province autonome dotate  di  competenza  legislativa
          primaria   in  materia  di  ordinamento  delle  professioni
          alpine, nonche' da un eguale numero di altri membri  eletti
          direttamente  da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo
          e gli aspiranti guida iscritti  negli  albi  professionali,
          scelti  per  almeno  tre quarti fra gli iscritti negli albi
          delle guide alpine-maestri di alpinismo.
             3.  A  tal  fine  ogni  elettore  vota  per un numero di
          candidati  non  superiore  ai  due  terzi  dei  membri   da
          eleggere.  Sono  eletti  coloro  che  hanno  conseguito  il
          maggior numero di voti, salva la riserva di posti a  favore
          delle  guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
             4.  Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo
          uscente al  quale  spetta  altresi'  stabilire  ogni  norma
          necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
             5.  Fanno  parte  di diritto del direttivo il presidente
          generale del Club alpino italiano  e  il  presidente  della
          commissione  tecnica nazionale formata dai presidenti delle
          commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma
          8 dell'articolo 13.
             6.  Il presidente della commissione tecnica nazionale e'
          eletto dalla medesima nel proprio seno.
             7.   Il   direttivo   elegge   il   proprio  presidente,
          scegliendolo  fra  gli  iscritti  agli  albi  delle   guide
          alpine-maestri   di   alpinismo   componenti  il  direttivo
          medesimo.
             8.  La  vigilanza  sul collegio nazionale delle guide e'
          esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo".