Art. 3.
                Albo professionale dei maestri di sci
  1.  L'esercizio  della professione di maestro di sci e' subordinata
alla iscrizione in  appositi  albi  professionali  regionali  tenuti,
sotto  la  vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale
dei maestri di sci di cui all'articolo 13.
  2.  L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio
il maestro intende esercitare la professione.