Art. 3. Albo professionale dei maestri di sci 1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13. 2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.