Art. 5.
                            Trasferimento
  1.  Le  condizioni  per  il  trasferimento da un albo professionale
regionale  all'altro,  nonche'  per  l'autorizzazione   all'esercizio
temporaneo  in  regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono
determinate  dalle  leggi  regionali,  le  quali  non  possono  porre
prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza
e da rendere il trasferimento  piu'  gravoso  rispetto  ai  requisiti
fissati  per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.