(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 
   GENNAIO 1991, N. 17. 
  All'articolo 1: 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal  1  gennaio
1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito  il  trattamento
economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo  stipendio  e
gli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo.  Il  tempo
trascorso in stato di cattivita' o di dispersione  e'  computato  per
intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni
di anzianita'."; 
  al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
invalidita' dello stesso personale per la medesima causa si applicano
le norme in materia di pensione  privilegiata  ordinaria  di  cui  al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092. Tali  trattamenti  previsti  per  i  casi  di
decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo  di  cui
al comma 1, nonche' con la speciale elargizione  e  con  l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con  la  legge  3
giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926,  n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,  n.  1835,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti  dall'ordinamento
vigente"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "3-bis. Per il personale della missione aeronautica che  sia  stato
impiegato in uno o piu' cicli operativi nell'area del Golfo Persico a
partire  dal  25  settembre  1990,  la  frequenza  dei  corsi  ed  il
superamento degli esami previsti  dall'articolo  38  della  legge  12
novembre 1955, n. 1137, e successive  modificazioni,  da  conseguirsi
entro il 31 ottobre 1991, si  considerano  assolti  relativamente  al
grado posseduto durante il suddetto impiego". 
 All'articolo 3: 
   al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Tali
maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio".