ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1991, N. 17. All'articolo 1: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'."; al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o piu' cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego". All'articolo 3: al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio".