Art. 20. 
       (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati) 
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi  del  trattamento
speciale di disocuppazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo
termine  del  trattamento  straordinario  di  integrazione  slariale,
possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle  liste
di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
con contratto di reinserimento dai datori di lavoro, che  al  momento
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non  abbiano  nell'azienda
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2  della  legge
12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a  riduzione  di
personale nei dodici mesi  precedenti,  salvo  che  l'assunzione  non
avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse
da quelle  dei  lavoratori  interessati  alle  predette  riduzioni  o
sospensioni di personale. 
2. Ai lavoratori assunti con contratto di  reinserimento  di  cui  al
comma  1,  si  applica,  sulle  correnti  aliquote   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di  lavoro  e  ferma
restando la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle  misure
previste per la  generalita'  dei  lavoratori,  una  riduzione  nella
misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi  nell'ipotesi
di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a
due anni, per i primi ventiquattro  mesi  nell'ipotesi  di  effettiva
disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a  due  anni  e
inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi  di  effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. 
3.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  optare  per   l'esonero
dall'obbligo del versamento delle quote di  contribuzione  a  priprio
carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma
2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione
e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi. 
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento  sono  esclusi
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. 
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato  per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni
al  competente  Ispettorato  provinciale  del  lavoro  ed  alla  sede
provinciale dell'INPS.