(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
1. Gli Stati parti  riconoscono  ad  ogni  fanciullo  il  diritto  di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza  sociale,
ed  adottano  le  misure  necessarie  per  garantire   una   completa
attuazione di questo diritto in conformita' con la loro  legislazione
nazionale. 
2.  Le  prestazioni,  se  necessarie,  dovranno  essere  concesse  in
considerazione delle risorse e della situazione del  minore  e  delle
persone responsabili del suo mantenimento e  tenendo  conto  di  ogni
altra  considerazione  relativa  ad  una   domanda   di   prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto.