Art. 2.
  1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente  legge  i
comuni  capoluoghi  di  provincia  nonche'  quelli individuati, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  stessa,
con  decreto  del  Ministro  per  i  problemi  delle  aree urbane, su
proposta  delle  regioni  che  tenga  conto   delle   caratteristiche
orografiche  del  territorio  comunale, delle condizioni ambientali e
del  traffico  urbano,  del  patrimonio  artistico,  della  vocazione
turistica   e   termale,   nonche'   della  presenza  di  istituzioni
universitarie o scolastiche a carattere  comprensoriale.  Qualora  le
regioni  non  presentino  proposte  entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i  comuni  non  capoluogo  di
provincia  aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati,
nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle  aree
urbane.  I  comuni  di cui al presente comma, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e  tenuto  conto
di  quanto  previsto  nei  piani urbani del traffico, adottano per il
1992 e il 1993 un programma per la realizzazione,  l'ampliamento,  la
ristrutturazione   ed  il  completamento  di  itinerari  ciclabili  o
pedonali, comunali o intercomunali,  privilegiando  le  realizzazioni
piu'  urgenti  per  il  decongestionamento  dei  centri  storici  dal
traffico veicolare  a  motore  e  l'interscambio  con  i  sistemi  di
trasporto collettivo.
  2.  Il  programma  dovra' descrivere gli itinerari che si intendono
realizzare   e   indicare   la   localizzazione   ed   il   tracciato
planialtimetrico  dei  percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o
sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere  di  protezione  e  gli
impianti  di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso
e  dell'utilizzazione  del  percorso,  i  tempi   previsti   per   la
progettazione   esecutiva,   la   messa  a  disposizione  delle  aree
necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano  economico-finanziario
relativo  alle  opere previste, anche in termini di analisi di costi-
benefici, gli strumenti, i tempi e le modalita' per la verifica dello
stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonche' le  misure
organizzative  di  coordinamento  e,  in  particolare,  le intese, le
convenzioni e gli accordi attuativi da  concludersi  tra  i  soggetti
interessati.
  3.  Entro  il  termine  previsto  dal  comma  1,  terzo periodo, il
programma e' trasmesso alla regione, la quale,  nei  sessanta  giorni
successivi,  lo  approva  e  lo  trasmette al Ministro per i problemi
delle aree urbane indicando la priorita' di  intervento.  La  mancata
deliberazione  di  rigetto  da  parte  della  regione  nel termine di
sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo.  Il
silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con  apposito  decreto
ed  e'  comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree
urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.
  4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma  1
trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree ur-
bane  una  relazione  dettagliata  sullo  stato  di  attuazione degli
interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali
proposte  di  modifica  e  di  integrazione  del  programma.  Per  le
modificazioni  e  le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito
temporale di riferimento  di  cui  al  comma  1,  terzo  periodo,  si
applicano le procedure previste dalla presente legge.
  5.  Per  le  opere  e  gli  interventi  previsti  dal  programma si
applicano le disposizioni contenute  nell'articolo  1,  commi  primo,
quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  6.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano,  fatte  salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 1, commi primo,  quarto  e  quinto,
          della  legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle pro-
          cedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
          costruzioni industriali), e' il seguente:
             "Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione  dei
          progetti  di opere pubbliche da parte dei competenti organi
          statali, regionali, delle province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   e   degli  altri  enti  territoriali  equivale  a
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  di   urgenza   ed
          indifferibilita' delle opere stesse.
             (Omissis).
             Nei   casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente
          contenga   destinazioni   specifiche   di   aree   per   la
          realizzazione   di   servizi   pubblici  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche  da  parte   del   consiglio
          comunale,   anche   se   non   conformi   alle   specifiche
          destinazioni di piano, non comporta necessita' di  varianti
          allo strumento urbanistico medesimo.
             Nel  caso  in  cui  le  opere ricadano su aree che negli
          strumenti  urbanistici  approvati  non  sono  destinate   a
          pubblici  servizi,  la deliberazione del consiglio comunale
          di  approvazione  del  progetto  costituisce  adozione   di
          variante   degli   strumenti   stessi,   non  necessita  di
          autorizzazione regionale preventiva e viene  approvata  con
          le  modalita'  previste  dagli  articoli 6 e seguenti della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
            (Omissis) ".