Art. 2. 1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonche' quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonche' della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni piu' urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo. 2. Il programma dovra' descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi- benefici, gli strumenti, i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonche' le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati. 3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma e' trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorita' di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto ed e' comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione. 4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree ur- bane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge. 5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle pro- cedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e' il seguente: "Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. (Omissis). Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis) ".