Art. 4.
  1. Per la realizzazione delle opere  e  degli  interventi  previsti
dalla  presente legge puo' essere adottato un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
           Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 27 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
             "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
          e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
             2. L'accordo puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3.  Per  verificare  la   possibilita'   di   concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
             4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso unanime delle
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del   presidente  della  regione  o  del  presidente  della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale  della regione.   L'accordo, qualora adottato con
          decreto del presidente della regione, produce  gli  effetti
          della  intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  determinando  le
          eventuali   e   conseguenti   variazioni   degli  strumenti
          urbanistici e sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
             5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza.
             6.   La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali.
             7.  Allorche'  l'intervento o il programma di intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la  Conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
             8.  La disciplina di cui al presente articolo si applica
          a tutti gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
          7 della legge 1› marzo 1986, n. 64".