Art. 5.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi  per  l'anno
1993,  si  provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni,  dello  specifico   accantonamento   "Interventi   volti   alla
realizzazione  di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree ur-
bane" iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993  al  capitolo
9001  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONTE,   Ministro  per  i  problemi
                                  delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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