Art. 4. 
                      Organizzazione del corso 
  1. Le regioni e le province autonome, in relazione alle  condizioni
applicative degli istituti previsti dai punti 1, 4 e 5 dell'art.  48,
comma terzo,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  forniscono
indicazioni al Ministro della sanita' che, con proprio provvedimento,
entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente  dei  medici  da
ammettere ai corsi di formazione specifica in  medicina  generale  ed
emana il relativo bando. 
  2. I corsi di cui all'art. 1 sono  organizzati  ed  attivati  dalle
regioni che devono comunicare al Ministero della sanita' il piano dei
corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 
  3. In caso di inadempienza regionale,  il  Ministro  della  sanita'
previa  invito   ad   adempiere,   provvede   all'organizzazione   ed
attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture  e  del  personale
delle regioni e delle province autonome inadempienti.