Art. 7. 
          Riconoscimento del titolo conseguito in uno degli 
                Stati membri delle Comunita' europee 
  1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n.  217,
ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in  possesso
dei diplomi, certificati ed altri titoli di  formazione  specifica  o
complementare in medicina generale, viene riconosciuta  l'equivalenza
del titolo stesso con l'attestato di cui  all'art.  2  da  parte  del
Ministero della sanita'. 
  2.  L'uso  di  tali  titoli  e  delle  relative  abbreviazioni   e'
consentito nelle lingua dello Stato di origine o di provenienza. 
  3. Ai fini  del  riconoscimento  del  titolo  di  cui  al  comma  1
l'interessato deve presentare al Ministero della sanita'  istanza  in
lingua italiana in carta  da  bollo,  corredata  da  uno  dei  titoli
previsti dal comma 1 in originale o in copia autentica. 
  4.  Il  Ministero  della  sanita',  d'intesa   con   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre
mesi  accerta  la  regolarita'  della  domanda   e   della   relativa
documentazione e provvede al rilascio dell'attestato all'interessato.
Il  Ministero  della  sanita',  nel  caso  di  fondato  dubbio  circa
l'autenticita' dei diplomi, dei certificati  e  degli  altri  titoli,
svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita'  dello
Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso,  da
parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti
per il conseguimento del titolo. 
  5. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga e conoscenza di
fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale,
che possano influire sull'ammissione  del  richiedente  all'esercizio
della professione, chiede informazioni al  riguardo  alle  competente
autorita' dello Stato di origine o provenienza. 
  6. In assenza del titolo di cui al comma 1, per l'attivita'  svolta
entro e non oltre il 31 dicembre  1994  il  Ministero  della  sanita'
valuta altri eventuali titoli presentati dall'interessato ai fini del
riconoscimento dei diritti acquisiti in conformita' all'art. 6. 
  7. Il medico di  altri  Stati  membri  delle  Comunita'  che  abbia
ottenuto un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della  legge
23 dicembre 1978, n. 833, ha gli stessi diritti ed e'  soggetto  agli
stessi obblighi  e  sanzioni  disciplinari  stabiliti  per  i  medici
cittadini italiani.