Art. 7. Riconoscimento del titolo conseguito in uno degli Stati membri delle Comunita' europee 1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 217, ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale, viene riconosciuta l'equivalenza del titolo stesso con l'attestato di cui all'art. 2 da parte del Ministero della sanita'. 2. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito nelle lingua dello Stato di origine o di provenienza. 3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo, corredata da uno dei titoli previsti dal comma 1 in originale o in copia autentica. 4. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede al rilascio dell'attestato all'interessato. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo. 5. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga e conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competente autorita' dello Stato di origine o provenienza. 6. In assenza del titolo di cui al comma 1, per l'attivita' svolta entro e non oltre il 31 dicembre 1994 il Ministero della sanita' valuta altri eventuali titoli presentati dall'interessato ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti in conformita' all'art. 6. 7. Il medico di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.