Art. 12. 
(Contributi per  investimenti  innovativi  e  per  l'acquisizione  di
                           servizi reali) 
 
1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli  5  e  7,  in
luogo dei crediti  d'imposta  previsti  dagli  articoli  6  e  7,  su
richiesta delle  imprese  interessate  sono  concessi,  nel  triennio
1991-1993, contributi in conto  capitale  in  misura  equivalente  ai
predetti crediti d'imposta. 
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al  comma  1  le  imprese
inoltrano   al   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato una domanda corredata della documentazione  e  degli
elementi indicati con il decreto di cui al comma 7. 
3. Le spese oggetto dell'agevolazione  di  cui  al  comma  1  possono
essere sotenute successivamente alla presentazione delle domande,  ma
non oltre un anno dalla cessione del contributo. Non  possono  essere
ammessi al contributo le spese fatturate anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
4. Alla domanda  di  cui  al  comma  2  devono  essere  allegate  una
certificazione e una perizia giurata,  redatte  nei  termini  di  cui
all'articolo 10,  comma  2,  attestanti  il  possesso  dei  requisiti
previsti,  la  regolarita'  della  documentazione   prodotta   e   la
conformita' delle spese alle tipologie  di  investimento  ammissibili
alle agevolazioni. Nel caso in cui le  spese  siano  state  sostenute
anteriormente alla presentazione della domanda di certificazione deve
attestare anche l'effettivita' delle stesse. 
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le  procedure
di  cui  all'articolo  10,  in  quanto   compatibili.   Il   Ministro
dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato    provvede
all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle
imprese della  ammissione  ai  benefici,  qualora  le  spese  oggetto
dell'agevolazione siano state  fatturate  prima  della  presentazione
della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato  sulla  base
di apposita documentazione e di una certificazione, redatta  i  sensi
del comma 4, attestanti l'effettivita' delle  spese  sostenute  e  la
conformita' delle stesse a quanto  attestato  con  la  certificazione
allegata alla domanda di cui al comma 2. 
6. I  controlli  sulle  domande  ammesse  ai  benefici  sono  svolti,
successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita'  di
cui all'articolo 10. 
7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  sono  stabiliti  i  tempi   e   le   modalita'   di
presentazione  delle  domande,  di  concessione  ed  erogazione   dei
benefici  previsti  dal  presente  articolo,  nonche'  gli  ulteriori
adempimenti necessari per l'attuazione  delle  disposizioni  in  esso
contenute. 
8. Gli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo  non
possono superare, annualmente,  la  quota  del  30  per  cento  delle
risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4. 
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le
imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6,
7 e 8.