Art. 20. 
        (Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi) 
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono  concessi
contributi in conto capitale ai consorzi e alle  societa'  consortili
di cui all'articolo 17 per il  finanziamento  di  programmi  volti  a
promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di  cui
all'allegato al Regolamento CEE  n.  2052/88  del  Consiglio,  e  nei
territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
individuati con decisione della Commissione delle  Comunita'  europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di  sviluppo
di cui al citato Regolamento  CEE  n.  2052/88,  la  concessione  dei
predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase  organizzativa
e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi  ed
erogati dalla regione competente per  territorio  successivamente  al
riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.