Art. 22. (Ammontare del contributo e liquidazione) 1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21. 6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'artico 43, comma 1, e' integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.
Note all'art. 22: - Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15. - Per la decisione della commissione delle comunita' europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.