Art. 22. 
              (Ammontare del contributo e liquidazione) 
 
1. Il  contributo  in  conto  capitale  di  cui  all'articolo  20  e'
concesso, entro il limite di  lire  300  milioni  annui  per  ciascun
soggetto beneficiario, e per non piu'  di  lire  800  milioni  in  un
triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute
per la realizzazione del programma. 
2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei  territori  di
cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio,  e  nei
territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
individuati con decisione della Commissione delle  Comunita'  europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di  sviluppo
di cui al  citato  Regolamento  CEE  n.  2052/88,  il  contributo  e'
concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di
lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima  del  50  per
cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 
3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei  limiti
massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti  da  altre
leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in  piu'  soluzioni,
in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di
idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 
4.  Il  contributo   puo'   essere   richiesto   contestualmente   al
finanziamento di cui all'articolo 24.  In  tal  caso  la  domanda  di
contributo  e'  inoltrata  alla  regione  competente  per  territorio
dall'istituto finanziatore. 
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio  decreto,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo  e
degli articoli 19, 20 e 21. 
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1  il  fondo  di
cui all'artico 43, comma 1, e' integrato  di  lire  81  miliardi  nel
triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di
lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno
1993. 
 
          Note all'art. 22:
          - Per il regolamento CEE n. 2052/1988  vedi  nota  all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  commissione  delle  comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.