Art. 27. 
                     (Societa' consortili miste) 
1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  previste  dal  presente
articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico  e  privato
aventi  come  scopo  statutario  la  prestazione   di   servizi   per
l'innovazione tecnologica, gestionale e  organizzativa  alle  piccole
imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane
di produzione di beni e servizi. 
2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite
da imprese ed enti, in numero non inferiore a  cinque,  ed  avere  un
capitale  sociale  non  inferiore  a  lire  20  milioni.  In   deroga
all'articolo 2602 del codice  civile,  possono  partecipare  ad  esse
universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria,  artigianato
ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri  enti  pubblici
anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti
privati operanti nei settori  della  ricerca,  della  finanza  e  del
credito,   nonche'   associazioni   sindacali   di   categoria    tra
imprenditori. 
3. Al punto 4o dell'articolo 32 del testo unico approvato  con  regio
decreto 20 settembre 1934, n.  2011,  le  parole:  "sempreche'  siano
fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. 
4.  Le  quote   ed   azioni   del   capitale   sociale   sottoscritte
complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole  imprese  di
cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare  del
capitale sociale  e  il  numero  di  tali  imprese  non  puo'  essere
inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti  alla  societa'
consortile. 
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti  dimensionali  di  cui
all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle
societa' consortili a cui partecipano; in  deroga  all'articolo  2602
del codice civile,  i  beneficiari  delle  attivita'  delle  societa'
consortili possono tuttavia essere  anche  imprese  non  consorziate,
purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di
cui al comma 1. 
6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del  presente  articolo
si applica il comma 2 dell'articolo 18. 
7. Le attivita' delle societa'  consortili  di  cui  al  comma  1  da
svolgere ad esclusivo vantaggio  delle  piccole  imprese  di  cui  al
medesimo comma 1 possono riguardare: 
a) la ricerca  tecnologica,  la  progettazione,  la  sperimentazione,
l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza  tecnica,
organizzativa e di mercato connessa al progresso ed  al  rinnovamento
tecnologico,   nonche'   la    consulenza    ed    assistenza    alla
diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive
di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla  diffusione
e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; 
b) la consulenza e l'assistenza per la  nascita  di  nuove  attivita'
imprenditoriali e per il loro consolidamento; 
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di  nuove
tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di
apposite convenzioni con la regione competente per territorio; 
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento  di
attivita'  produttive  in  dette  aree,   la   progettazione   e   la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e  dei  servizi,  nonche'
l'attrezzatura  degli   spazi   pubblici   destinati   ad   attivita'
collettive; 
e) la vendita  e  la  concessione  alle  imprese  di  lotti  in  aree
attrezzate; 
f)  la  costruzione  in  aree  attrezzate  di  fabbricati,  impianti,
laboratori  per  attivita'  industriali  e  artigianali,  depositi  e
magazzini; 
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di
fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; 
h) la costruzione e la gestione  di  impianti  di  depurazione  degli
scarichi degli insediamenti produttivi; 
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti  per  la  loro
destinazione a fini produttivi; 
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di
distribuzione  di  energia  elettrica  e  di  calore  in  regime   di
autoproduzione; 
m) l'acquisto o la vendita di energia  elettrica  da  e  a  terzi  da
destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 
8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere  concessi,  alle
societa'  consortili  di  cui  al  comma  1,  i  contributi  di   cui
all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per  non
piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura  massima  del
50 per cento  delle  spese  ritenute  ammissibili.  Per  le  societa'
consortili  localizzate  nei  territori  di   cui   all'allegato   al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e  nei  territori  italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989  e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui  al  citato
Regolamento  CEE  n.  2052/88,  i  predetti  limiti   sono   elevati,
rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al  70
per cento. 
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si
applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo
20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
10. I programmi  relativi  ad  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
11. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con  il  Ministro
per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  le  norme   di
attuazione del presente articolo. 
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi  di  cui  al
comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che  e'  a
tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993,  in
ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28  miliardi  per
l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993. 
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le
agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano
superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle  spese
di investimento previsti dalle stesse leggi. 
14. Le societa' consortili di cui al comma 1  possono  accedere  agli
interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  e,  solo
limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le
universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori  della
ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata,
istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,  n.  1089,  e
successive modificazioni. Tali interventi  non  sono  cumulabili  con
quelli previsti dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 27:
          - Si trascrive il testo dell'art. 2602 del codice civile:
          "Art.  2602  (Nozione  e  norme  applicabili).  -  Con   il
          contratto  di  consorzio piu' imprenditori istituiscono una
          organizzazione  comune  per  la   disciplina   e   per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
          Il  contratto  di cui al precedente comma e' regolato dalle
          norme seguenti, salve le diverse disposizioni  delle  leggi
          speciali".
          - Il testo vigente dall'art. 32, punto 4, del regio decreto
          n.    2011/1934  concernente  approvazione  del testo unico
          delle  leggi   sui   Consigli   provinciali   dell'economia
          cooperativa   e   sugli   uffici  provinciali  dell'ecnomia
          corporativa,  cosi'  come  modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata e' il seguente:
          "Art.  32.  - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli
          articoli precedenti, i Consigli:
          (Omissis);
          4) amministrano le  borse  di  commercio,  percependone  le
          entrate  e  sostenendone le spese, comprese quelle inerenti
          alla  vigilanza  governativa  e,  possono   altresi',   con
          l'autorizzazione  del Ministro per le corporazioni, sentiti
          i  ministri  interessati,  fondere  e  sercitare   aziende,
          gestioni      o     servizi     speciali     nell'interesse
          dell'agricoltura,  dell'industria  o   del   commercio,   o
          partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali, usando
          in  quest'ultimo  caso i poteri di vigilanza che i Consigli
          stessi si riservano;
          (Omissis);
          - Per il regolamento CEE n. 2052/1988  vedi  nota  all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  Commissione  delle  comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
          - Per  il  testo  dell'art.  14  legge  46/1982  vedi  nota
          all'art. 16.
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.
          1089/1968 cosi' come modificato dall'art. 2 della legge  14
          ottobre   1974,   n.   652   (Conversione   in   legge  con
          modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n.    918,  recante
          provvidenze  creditizie,  agevolazioni fiscali e sgravio di
          oneri sociali per favorire nuovi investimenti  nei  settori
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e nuove
          norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca
          scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:
          "Art.  4.  -  Allo  scopo  di  accelerare il progresso e lo
          sviluppo del sistema industriale del Paese  e  la  adozione
          delle   tecnologie  e  delle  tecniche  piu'  avanzate,  e'
          autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
          ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
          presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra  con
          le  modalita'  proprie dell'istituto ed in base ad apposita
          convenzione da stipularsi tra il Ministro per il  tesoro  e
          l'I.M.I. Il fondo ha carattere rotativo.
          L'I.M.I.  e'  tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo
          di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
          di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica:
          a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di
          ricerce costituite da enti pubblici economici,  da  imprese
          industriali o loro consorzi;
          b)  sotto  forma  di  crediti  agevolati  ad  enti pubblici
          economici, imprese industriali  o  loro  consorzi,  nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
          c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non
          superiore  al  70  per  cento  dei  progetti  di  ricerca -
          presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera  b),
          disciplinati  da  contratti  che  provvederanno il rimborso
          degli interventi in  rapporto  al  successo  della  ricerca
          ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei
          risultati della ricerca all'IMI.
          In  via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il
          coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica  puo'
          per   programmi  che  hanno  per  obiettivo  la  promozione
          dell'industria  nazionale   in   settori   tecnologicamente
          avanzati e ad altro impiego di lavoro, elevare l'intervento
          fino  all'ammontare complessivo delle spese previste per la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari  per
          lo sviluppo del prodotto;
          d)  sotto  forma  di contributi nella spesa - in misura non
          superiore al  20  per  cento  -  dei  progetti  di  ricerca
          presentati  dai  soggetti  di  cui sopra aventi particolare
          rilevanza tecnologica da riconoscersi,  di  volta  involta,
          dal   CIPE,   il  quale  potra'  consentire,  altresi',  la
          cumulabilita' di detti contributi con  le  altre  forme  di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
          del  fondo  da  destinare  a  contributi  nella spesa sara'
          determinata dal CIPE.
          I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con
          l'indicazione delle forme di  utilizzazione  dei  risultati
          della  ricerca,  sono presentati dagli interessati all'IMI,
          che, previa istruttoria, li trasmette al  Ministro  per  il
          coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
          Il  Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica
          e tecnologica, che partecipa di diritto alle  riunioni  del
          CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente
          articolo,   verifica   la  conformita'  dei  progetti  agli
          indirizzi  della politica scientifica nazionale emanati dal
          CIPE a norma del secondo comma del presente articolo  e  li
          sottopone all'approvazione del CIPE.
          Entro  il  15  settembre  di  ogni  anno il Ministro per il
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          riferisce  al  CIPE  sulla gestione del fondo ai fini degli
          adempimenti  di  cui  al  precedente  comma,  e   trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
          In  relazione  all'impegno  e  alla  vastita' della ricerca
          l'IMI scegliera le forme di intervento di  cui  al  secondo
          comma,  valutando  il  rischio economico e tecnico connesso
          alla ricerca. A seconda dei tipi di  intervento  prescelti,
          l'IMI,  in  sede di convenzione o di contratto con gli enti
          economici, le imprese o  i  loro  consorzi  richiedenti,  e
          tenendo   conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'  i
          termini dell'interesse nazionale o  privato  dei  risultati
          della ricerca.
          Una  quota  parte del fondo di cui al presente articolo, da
          determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata  alla
          ricerca  tecnologica  e  tecnica di piccole e medie imprese
          anche consorziali.
          Hanno la precedenza negli interventi IMI,  nelle  forme  di
          cui  al  secondo  comma  del presente articolo, le societa'
          costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro
          consorzi, che  dispongano  di  personale  e  laboratori  di
          ricerca  attrezzati  per  una immediata e adeguata verifica
          delle possibilita' di trasferimento  sul  piano  produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale.
          Dei   risultati   delle  ricerche  sara'  riferito  con  la
          relazione previsionale e programmatica  da  presentarsi  al
          Parlamento".