Art. 27. (Societa' consortili miste) 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. 3. Al punto 4o dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile. 5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. 6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18. 7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. 9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. 12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993. 13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.
Note all'art. 27: - Si trascrive il testo dell'art. 2602 del codice civile: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - Il testo vigente dall'art. 32, punto 4, del regio decreto n. 2011/1934 concernente approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia cooperativa e sugli uffici provinciali dell'ecnomia corporativa, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli: (Omissis); 4) amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa e, possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati, fondere e sercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali, usando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano; (Omissis); - Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15. - Per la decisione della Commissione delle comunita' europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15. - Per il testo dell'art. 14 legge 46/1982 vedi nota all'art. 16. - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 1089/1968 cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 (Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato: "Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'I.M.I. Il fondo ha carattere rotativo. L'I.M.I. e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerce costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che provvederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo' per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad altro impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari per lo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta involta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".