Art. 6. 
           (Agevolazioni per gli investimenti innovativi) 
 
1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 e'  concesso,
nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25  per
cento e del 20 per  cento  del  costo  degli  investimenti  al  netto
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  rispettivamente  per  le
imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti,  e  comunque
fino all'importo massimo di lire 450  milioni  per  ciascun  soggetto
interessato. 
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma
1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1,  nel  limite  di
lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione  di  lire  35
miliardi per il 1991, lire 312  miliardi  per  il  1992  e  lire  322
miliardi per il 1993. 
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste dalla presente legge o  da  normative  statali,
regionali o delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ma
possono essere cumulate con i benefici finanziari  disposti  da  atti
delle Comunita' europee. 
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono  essere  conesse  per
investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge e di importo complessivo  non  inferiore  a  120
milioni di lire. 
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di  contributo
presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 
399,  e  non  accolte  per  esaurimento  dei  fondi   assegnati   per
l'attuazione degli interventi di cui al  predetto  articolo,  gravano
sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel  limite  di
lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione  di  lire  60
miliardi per l'anno 1991 e di lire 40  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1992 e 1993. 
 
          Nota all'art. 6:
          -  Si  trascrive  il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  399/1987,
          (testo  coordinato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          243 del 17 ottobre 1987) recante "Norme urgenti in  materia
          di  agevolazioni della produzione industriale delle piccole
          e medie imprese e di rifinanziamento  degli  interventi  di
          politica mineraria":
          "Art.  1. - I benefici previsti dall'articolo 1 della legge
          19 dicembre 1983, n. 696,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  sono concessi a favore delle piccole e medie
          imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo  2,
          secondo  comma,  lettera f), della legge 12 agosto 1977, n.
          675, e delle imprese artigiane, singole  o  associate,  per
          gli  ordini  complessivamente non inferiori a 50 milioni di
          lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del  3  aprile
          1987,  per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle
          apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione  del
          22 dicembre 1983, nonche' di:
          a)  sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite
          da  elaboratore  elettronico,  che  governa  a   mezzo   di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico destinate a svolgere  una  o  piu'  delle
          seguenti  funzioni  legate  al ciclo produttivo lavorazione
          montaggio,     manipolazione,     controllo,      trasporto
          magazzinaggio;
          b)  sistemi  di integrazione di una o piu' unita' di lavoro
          composti da robot industriali e mezzi robotizzati,  gestiti
          da   elaboratore   elettronico  che  governa,  a  mezzo  di
          opportuni programmi, la progressione logica delle fasi  del
          ciclo tecnologico;
          c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati
          al  disegno automatico, alla progettazione, alla produzione
          della documentazione tecnica alla programmazione e gestione
          dei flussi produttivi, al  controllo  ed  al  collaudo  dei
          prodotti lavorati;
          d)   pacchetti   di  programmi  per  l'utilizzazione  delle
          macchine, degli elaboratori  e  dei  sistemi  di  cui  alle
          precedenti  lettere  a), b) e c).  Le agevolazioni non sono
          ammissibili per i soli pacchetti di programmi  ne'  per  la
          parte  di  costo  eccedente  quello  delle macchine e delle
          apparecchiature stesse.
          2. I contributi concessi ad ogni singola impresa  ai  sensi
          del  comma  1  non  possono  superare l'importo di lire 350
          milioni,  elevato  a  600  milioni  nei  territori  di  cui
          all'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo  concesso  ai
          sensi  del  comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
          lettera d), non puo' superare il venticinque per cento  del
          contributo totale.
          3.   Le   modalita',   i   tempi  e  le  procedure  per  la
          presentazione  delle  domande  e  per  la  concessione  dei
          benefici   sono   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria, del  commmercio  e  dell'artigianato  entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
          4. I beni acquisiti con i contributi  di  cui  al  presente
          decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
          un  periodo  di  tre  anni  dalla consegna dei beni stessi.
          L'inosservanza  del  divieto  determina   la   revoca   del
          contributo.
          5.  Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza
          della  revoca,  le  imprese  debbono  versare  il  relativo
          importo  maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale
          di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del
          contributo.
          6. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          settimo  comma,  della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
          cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 9  aprile
          1984,  n.  62,  convertito, con modificazioni dalla legge 8
          giugno 1984, n. 212.
          7.  Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del
          decreto-legge  1›  giugno  1987,  n.  212,   si   intendono
          confermate".