Art. 9. 
     (Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio) 
 
1. Le societa' finanziarie per l'innovazione e  lo  sviluppo  di  cui
all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire  di  un
credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del  5
per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel  corso  di
ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e  comunque
per non piu' di 200 milioni di lire. 
2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire
14 miliardi per  il  triennio  1991-1993,  in  ragione  di  lire  4,6
miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1992 e 1993.