Art. 14 
   Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace 
 
  1. Gli uffici del Giudice di Pace sono  ubicati  nei  locali  delle
preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero  in
adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici
medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo  a
carico dello stato per le spese da essi  sostenute,  ai  sensi  della
legge 24 aprile 1941, n. 392. 
  2. Resta a carico  dello  Stato  la  fornitura  di  attrezzature  e
servizi necessari per il funzionamento degli uffici. 
 
          Nota all'art. 14:
          - La legge n. 392/1941 reca: "Trasferimento ai  comuni  del
          servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".