Art. 20 
                             Patrocinio 
 
  1. L'articolo 82 del codice di procedura civile e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 82 - (Patrocinio). -  Davanti  al  giudice  di  pace  le  parti
possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non
eccede lire un milione. 
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se  non  col
ministero o con l'assistenza di un  difensore.  Il  giudice  di  pace
tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa,  con
decreto  emesso  anche  su  istanza   verbale   della   parte,   puo'
autorizzarla a stare in giudizio di persona. 
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al  pretore,
al tribunale e  alla  corte  d'appello  le  parti  debbono  stare  in
giudizio col ministero di  un  procuratore  legalmente  esercente;  e
davanti alla  Corte  di  cassazione  col  ministero  di  un  avvocato
iscritto nell'apposito albo".