Art. 25 
                         Forma della domanda 
 
  1.  Dopo  l'articolo   315   del   codice   di   procedura   civile
l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO
DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita  dalla  seguente:  "CAPO  III.
DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE". 
  2. L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 316 - (Forma della domanda). 
- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione
a comparire a udienza fissa. 
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice  di
pace fa  redigere  processo  verbale  che,  a  cura  dell'attore,  e'
notificato con citazione a comparire a udienza fissa".