Art. 29 
                       Trattazione della causa 
 
  1. L'articolo 320 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 320 - (Trattazione della causa). 
- Nella prima udienza il giudice di  pace  interroga  liberamente  le
parti e tenta la conciliazione. 
Se la conciliazione riesce se ne  redige  processo  verbale  a  norma
dell'articolo 185, ultimo comma. 
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti  a
precisare definitivamente i fatti  che  ciascuna  pone  a  fondamento
delle domande, difese ed  eccezioni,  a  produrre  i  documenti  e  a
richiedere i mezzi di prova da assumere. 
Quando sia reso necessario dalle  attivita'  svolte  dalle  parti  in
prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una  nuova
udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. 
I  documenti  prodotti  dalle  parti  possono  essere  inseriti   nel
fascicolo di ufficio ed ivi  conservati  fino  alla  definizione  del
giudizio".