Art. 32 
                     Termini per le impugnazioni 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura  civile
e' sostituito dal seguente: 
"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di
terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E'
anche di trenta giorni il  termine  per  proporre  la  revocazione  e
l'opposizione di terzo sopra  menzionata  contro  la  sentenza  delle
corti di appello". 
 
          Nota all'art. 32:
          -  Il  testo  dell'art. 325 del codice di procedura civile,
          gia' modificato dall'art. 47 della legge 27 novembre  1990,
          n.  353, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993)
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il  termine  per
          proporre l'appello, la revocazione e l'apposizione di terzo
          di  cui all'art.   404, secondo comma, e' di trenta giorni.
          E' anche di  trenta  giorni  il  termine  per  proporre  la
          revocazione  e  l'opposizione  di  terzo  sopra  menzionata
          contro la sentenza delle corti di appello.
          Il termine per proporre il ricorso  per  cassazione  e'  di
          giorni sessanta".