Art. 33 Impugnazione 1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".
Nota all'art. 33: - Il testo dell'art. 339 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 35 della legge 14 luglio 1950, n. 581, gli modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114. Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".