Art. 6. 
                     Corsi per i giudici di pace 
1. Il consiglio giudiziario puo'  organizzare,  secondo  le  esigenze
degli  uffici  esistenti  nel  distretto,  corsi   di   aggiornamento
professionale per giudici di pace, avvalendosi  della  collaborazione
di magistrati e di  personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle
cancellerie e  segreterie  giudiziarie  del  distretto  medesimo,  di
avvocati e di  docenti  universitari.  I  corsi  sono  organizzati  a
livello di circondario di tribunale,  hanno  cadenza  annuale  e  non
possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi. 
2. Il presidente della  corte  d'appello  puo'  organizzare  analoghi
corsi per il personale di cancelleria e ausiliario. 
3. Il personale docente,  fissato  in  tre  unita'  per  i  corsi  di
aggiornamento professionale del giudice di pace e in due  unita'  per
quelli del personale  di  cancelleria  e  ausiliario,  e'  di  regola
prescelto fra persone  che  prestano  servizio  o  svolgono  la  loro
attivita' nel circondario del tribunale. 
4. A ciascuna unita' del personale docente  di  cui  al  comma  3  e'
corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura  di  lire
trentamila. 
5. Il consiglio giudiziario e il presidente  della  corte  d'appello,
nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi
per l'informazione e  l'aggiornamento  dei  giudici  di  pace  e  del
personale di cancelleria e ausiliario.