Art. 5. 
  1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990,  n.  158,  al  netto  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle leggi di settore, e'  determinata  per  l'anno
1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993  sono  confermate
le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990,  n.
405. 
  2. Per l'anno 1992 la  quota  del  15  per  cento  dell'imposta  di
fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
indicata all'articolo 8, primo comma,  lettera  a),  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, e' ridotta all'11,678 per cento. 
  3. Il fondo comune per l'anno  1992  e'  stabilito  in  lire  6.957
miliardi ed e' comprensivo delle somme di cui all'articolo  1,  comma
2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n.  326,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo  e'
ripartito  ed  erogato  con  le  modalita'  ed  i  criteri   di   cui
all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989. 
  4. Alla determinazione dell'importo del  fondo  comune  di  cui  al
comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti  nel  bilancio
di previsione per  l'anno  1992  al  capitolo  2600  dello  stato  di
previstione del Ministero della sanita',  ai  capitoli  5937  e  5959
dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  ed  al  capitolo
6862 del  medesimo  stato  di  previsione  nel  limite  di  lire  208
miliardi. 
  5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno  1992  le
entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge  18  agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1978,  n.  641,  per  la  parte  spettante  alle  regioni  a  statuto
ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente  della  Repubblica
18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono
ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante  alle  regioni  a
statuto ordinario e, 3360, nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  2,
lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.