Art. 6. 
  1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per  il  concorso
agli oneri della gestione degli intrventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, ai  fini  della  progressiva  assunzione
degli oneri stessi a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente
stabilito per l'anno  1992  in  lire  3.900  miliardi,  ivi  compreso
l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle  disposizioni,
a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13,  commi  1  e  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi  a  titoli
di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate
dal  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle   gestioni   dei
lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e  dall'ENPALS,
ai  sensi  del  comma  3,  lettera  c),  del  suddetto  articolo  37.
Conseguentemente, la somma di cui all'articolo  21,  comma  3,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi
per l'anno 1992 ed e' assegnata per lire  15.509  miliardi  al  fondo
pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione
esercenti  attivita'  commerciali,  per  lire  1.098  miliardi   alla
gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori
diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale  minatori  e  per
lire 72 miliardi all'ENPALS. 
  2. Il limite al complesso dei versamenti dello  Stato  all'INPS,  a
titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di  tesoreria,
queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1992 in
lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di  tesoreria  e'
in ogni caso consentito sino a  concorrenza  del  predetto  limite  a
complemento dei pagamenti di bilancio effettuati. 
  3. Ferme restando le vigenti modalita' di  versamento  al  bilancio
dello Stato  dei  contributi  per  l'assistenza  sanitaria  da  parte
dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  65,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite  dei  sei
tredicesimi  dell'importo  di  cui  al  comma  2,  il  complesso  dei
trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di  bilancio
e  di  anticipazioni  di  tesoreria,  risultante  al  30  giugno,  e'
maggiorato dei sei dodicesimi  sia  del  saldo  dei  contributi,  sia
dell'adeguamento  al  90  per  cento  degli  acconti  dei  contributi
sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali vrsamenti  non
siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 
  4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti  nella  prima
delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei  territori
montani di cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e  nelle  zone   agricole
svantaggiate delimitate ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  27
dicembre 1977, n. 984, e' concessa una riduzione pari al 20 per cento
dei  contributi  per  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno  1992.
Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo e', altresi', concessa
una riduzione pari al 90 per  cento  del  contributo  dovuto  per  le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale.  La  riduzione  sul
contributo per il Servizio sanitario nazionale e' concessa, in misura
pari al 50 per cento, agli stessi soggetti  con  aziende  situate  in
zone diverse dalle predette ubicazioni. 
  5. Per  l'anno  1992,  il  contributo  del  2  per  cento  previsto
dall'articolo 12, comma 4, della legge 2  agosto  1990,  n.  233,  e'
ridotto dell'1 per cento. 
  6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n.  160,  e'  ridotto  in
misura pari al 90 per cento del suo ammontare. 
  7. A decorrere dal 1› gennaio 1992, il  livello  minimo  imponibile
annuo,  ai  fini  del  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali dovuti dagli  artigiani  e  dagli  esercenti  attivita'
commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene  annualmente
rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
 
          Note all'art. 6:
             -   Il   testo  dell'art.  37  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
             "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS  la  'Gestione
          degli  interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
          previdenziali'.
             2. Il finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b)  l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c) una quota parte di ciascuna mensilita' di  pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai  cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n.   622, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di  cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile  1985,  n.  140,  nonche'  delle  quote di pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4.  L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera c), assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5.  L'importo  dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere  d)  ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   al   1›   gennaio  1989  e  delle  pensioni  di
          riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative spese di amministrazione e' assunto  progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
             7. Il bilancio della gestione e' unico e,  per  ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di lavoro destinati al  finanziamento  dei  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
             -  Il  testo  dell'art.  13, commi 1 e 2, della legge n.
          405/1990 (Legge finanziaria 1991) e' il seguente:
             "1. L'importo dei versamenti dello Stato  all'INPS,  per
          il  concorso  agli  oneri  della  gestione degli interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai
          fini della progressiva  assunzione  degli  oneri  stessi  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  ai sensi dell'art. 37
          della legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e'  complessivamente
          stabilito  per  l'anno  1991 in lire 2.600 miliardi, di cui
          lire 1.106 miliardi a titolo  di  adeguamento  della  quota
          parte  di  mensilita'  delle  pensioni  erogate  dal  fondo
          pensioni  lavoratori   dipendenti,   dalle   gestioni   dei
          lavoratori  autonomi,  dalla  gestione  speciale minatori e
          dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto
          art. 37. Conseguentemente, la somma  di  cui  all'art.  21,
          comma   3,   della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  resta
          determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991  ed  e'
          assegnata  per  lire  14.617  miliardi  al  fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti,  per  lire  1.000   miliardi   alla
          gestione  esercenti  attivita'  commerciali, per lire 1.035
          miliardi alla gestione artigiani, per lire  2.814  miliardi
          alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla
          gestione   speciale   minatori   e  per  lire  68  miliardi
          all'ENPALS.
             2. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a  versare
          all'INPS,  mediante  giroconto,  la  somma  di  lire  2.600
          miliardi indicata al comma 1 a valere sulle  disponibilita'
          maturate   al   31   dicembre   1990   sul  conto  corrente
          infruttifero aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato   denominato  "Conto  speciale  risanamento  gestione
          previdenziale coltivatori  diretti".  Con  effetto  dal  1›
          gennaio  1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della
          legge 3 giugno 1975, n. 160, e  le  disponibilita'  residue
          esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del
          bilancio   dello   Stato.   Con  la  stessa  decorrenza  il
          contributo addizionale di cui all'art.  17  della  medesima
          legge  n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il
          relativo gettito affluisce alla gestione dei  contributi  e
          delle  prestazioni  previdenziali  dei coltivatori diretti,
          mezzadri e coloni di cui all'art. 28 della  legge  9  marzo
          1989, n. 88".
             - Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988
          (Legge  finanziaria  1988)  e'  il seguente: "3. Al fine di
          proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e'
          fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire
          16.504 miliardi a carico dello Stato  a  favore  del  fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti per lire 12.390 miliardi e
          delle gestioni speciali degli  artigiani,  degli  esercenti
          attivita'  commerciali,  dei  coltivatori diretti, coloni e
          mezzadri e  dei  minatori,  rispettivamente  per  lire  877
          miliardi,  849  miliardi,  2.385 miliardi e 3 miliardi, con
          riassorbimento  dei  finanziamenti  relativi   agli   oneri
          derivanti  dall'applicazione per le gestioni suddette delle
          disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio  1965,
          n.   903,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,
          rispettivamente per lire 1.511 miliardi,  98  miliardi,  95
          miliardi,   282   miliardi,   per  complessive  lire  1.986
          miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della  legge
          3  giugno  1975,  n.  160,  per la gestione dei coltivatori
          diretti, coloni e mezzadri per lire 410  miliardi,  nonche'
          del  finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile
          1985, n. 140, per il fondo pensioni  lavoratori  dipendenti
          per   lire  3.000  miliardi,  per  complessive  lire  5.396
          miliardi".
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni
          in materia di finanza pubblica) e' il seguente:
             "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in  vigore  della  riforma
          organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di
          ogni   anno  dai  conti  della  tesoreria  risulti  che  il
          complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a  titolo
          di  pagamenti  di bilancio e di anticipazioni di tesoreria,
          al netto delle regolazioni pregresse,  superi  i  6/13  del
          limite   massimo   fissato   dalla  legge  finanziaria,  il
          consiglio  di  amministrazione  dell'INPS   e'   tenuto   a
          proporre,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
          Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad  assicurare
          il  miglior  equilibrio delle singole gestioni tenuto conto
          della  natura  previdenziale  e  non  previdenziale   delle
          stesse".
             -  Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 1,
          comma 3, 7 e 12, comma 4, della legge n. 233/1990  (Riforma
          dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi):
             "Art.  1  (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti  attivita'  commerciali),  comma  3. - Il livello
          minimo imponibile ai fini  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali  dovuti  alle  gestioni  di cui al comma 1 da
          ciascun assicurato e' fissato  nella  misura  del  minimale
          annuo  di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312
          il minimale giornaliero stabilito, al 1› gennaio  dell'anno
          cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore
          artigianato  e  commercio  dall'art. 1 del decreto-legge 29
          luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni
          ed integrazioni".
             "Art.   7   (Misure  dei  contributi  previdenziali  dei
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni).   -   1.   Con
          decorrenza  dal  1›  luglio  1990  sono  istituite, per gli
          assicurati iscritti alla gestione dei  contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  di  cui  alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e
          successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce  di
          reddito  convenzionale  individuate  in base alla tabella D
          allegata alla  presente  legge  ai  fini  del  calcolo  dei
          contributi   e  della  determinazione  della  misura  delle
          pensioni.
             2.  Ciascuna  azienda  e'  inclusa  per  ciascun   anno,
          frazionabile   per  settimana  per  prestazioni  di  lavoro
          inferiori all'anno o per la diversa consistenza  aziendale,
          nella  fascia  di  reddito  convenzionale corrispondente al
          reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai  sensi
          dell'art.  11-  bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 154.
             3.   I   contributi   per   le   singole  unita'  attive
          appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
          determinati:
               a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui
          al comma 5 per il  numero  delle  giornate  indicate  nella
          citata tabella D;
               b)   applicando   ai   rispettivi  redditi  imponibili
          l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per  le
          imprese  ubicate in territori montani e nelle zone agricole
          svantaggiate di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  13  del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a
          carico  del  concedente e per meta' a carico del mezzadro o
          colono. I concedenti sono responsabili  del  pagamento  dei
          contributi  anche  per  la  parte  a  carico dei mezzadri e
          coloni, salvo il diritto di rivalsa.
             5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di
          reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato
          annualmente su base nazionale con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, con riferimento alle
          retribuzioni  medie  giornaliere  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile  1968,  n.  488.  La  misura del reddito agrario per
          ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite
          le   organizzazioni    sindacali    di    categoria    piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
             6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per
          le  quali  manchi  il  reddito  agrario, l'inclusione nelle
          fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla  base
          di  criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
          aziende e distintamente per singole specie di animali,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e
          foreste, sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria
          piu' rappresentative sul piano nazionale.
             7.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge e' soppresso il  contributo  addizionale  di
          cui  al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975,
          n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale  di  cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  22  dicembre 1981, n. 791,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1982, n. 54.
             8.  Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
          unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n.  1047,
          di  eta'  inferiore  ai ventuno anni, le aliquote di cui al
          comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente  al  9,50
          per cento e al 4,50 per cento.
             9.    Ai    fini   dell'accertamento   del   diritto   e
          dell'anzianita' contributiva per  la  determinazione  della
          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di
          inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita',
          non  possono  comunque  essere  computate,  in favore degli
          iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
             10. Entro il 30 giugno 1991  (termine  prorogato  al  31
          ottobre  1991  dall'art. 13 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno  1991,
          n.   166,  n.d.r.)  i  lavoratori  autonomi  iscritti  alla
          gestione speciale coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni
          provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per
          il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto
          risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e
          quanto versato in base alle previgenti disposizioni".
             "Art. 12 (Pensione indiretta o di reversibilita'), comma
          4.  - Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con
          decorrenza anteriore al 1› gennaio  1970  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  37, comma 6, della legge 9
          marzo 1989, n. 88 (v. indietro la prima  nota  all'art.  6,
          n.d.r.).   Ai   fini   dell'erogazione  delle  pensioni  ai
          superstiti   di    iscritti    alla    gestione    deceduti
          antecedentemente  al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti
          alla gestione stessa un contributo addizionale  pari  al  2
          per cento del reddito di cui all'art. 7".
             -   La  legge  n.  601/1973  reca  la  disciplina  delle
          agevolazioni tributarie. A norma dell'art. 9 della predetta
          legge sono considerati territori montani i terreni  situati
          ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del
          mare  e quelli rappresentati da particelle catastali che si
          trovano soltanto  in  parte  alla  predetta  altitudine;  i
          terreni   compresi   nell'elenco   dei   territori  montani
          compilato dalla commissione censuaria centrale;  i  terreni
          facenti parte di comprensori di bonifica montana.
             -  La  legge  n.  984/1977  reca:  "Coordinamento  degli
          interventi pubblici  nei  settori  della  zootecnia,  della
          produzione    ortoflorofrutticola,    della   forestazione,
          dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee,  della
          vitivinicoltura  e della utilizzazione e valorizzazione dei
          terreni collinari e montani". Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 15:
             "Art.  15.  -  Gli indirizzi di cui al precedente art. 3
          relativamente ai terreni di collina e di  montagna  avranno
          riguardo  alle  esigenze  di  utilizzare e di valorizzare i
          terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare  il
          riordino  agrario  e fondiario in funzione di nuovi assetti
          produttivi,  con  particolare   riguardo   a   quelli   che
          presentano  una  naturale  capacita'  di assicurare elevate
          produzioni  unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per   uso
          zootecnico.
             Gli  indirizzi di cui al precedente comma individuano in
          particolare:
               a)   le   zone   di   intervento    suscettibili    di
          valorizzazione  produttiva  e  le  produzioni da sviluppare
          nelle medesime;
               b)  le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
          incentivazione, favorendo in particolare la creazione e  lo
          sviluppo  di  forme  associative  e  cooperative alle quali
          assegnare i terreni incolti in base  alle  norme  di  legge
          vigenti".
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 17 della legge n.
          160/1975  (Norme  per  il  miglioramento  dei   trattamenti
          pensionistici   e   per   il   collegamento  alla  dinamica
          salariale)  e'  il  seguente:  "Il  contributo  dovuto  per
          l'adeguamento  delle pensioni dai coltivatori diretti e dai
          mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con
          decorrenza dal 1› gennaio 1975, nella misura  di  lire  198
          per  ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di
          cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio  1963,
          n.  9,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Per le
          aziende agricole situate nei comuni dichiarati  montani  ai
          sensi della legge 25 luglio 1952, n.  991, il contributo e'
          ridotto a lire 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e'
          istituita  sui  contributi predetti una addizionale di lire
          100 per ogni giornata di iscrizione".