Art. 6. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli intrventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titoli di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed e' assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS. 2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati. 3. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali vrsamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo e', altresi', concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale e' concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni. 5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' ridotto dell'1 per cento. 6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente: "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali'. 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) e' il seguente: "1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto art. 37. Conseguentemente, la somma di cui all'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1 gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'art. 17 della medesima legge n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse". - Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 1, comma 3, 7 e 12, comma 4, della legge n. 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi): "Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali), comma 3. - Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni". "Art. 7 (Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. 2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati: a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D; b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa. 5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita' attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento. 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita', non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno. 10. Entro il 30 giugno 1991 (termine prorogato al 31 ottobre 1991 dall'art. 13 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, n.d.r.) i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni". "Art. 12 (Pensione indiretta o di reversibilita'), comma 4. - Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (v. indietro la prima nota all'art. 6, n.d.r.). Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'art. 7". - La legge n. 601/1973 reca la disciplina delle agevolazioni tributarie. A norma dell'art. 9 della predetta legge sono considerati territori montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. - La legge n. 984/1977 reca: "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani". Si trascrive il testo del relativo art. 15: "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti". - Il testo del primo comma dell'art. 17 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente: "Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo e' ridotto a lire 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di lire 100 per ogni giornata di iscrizione".