Art. 7. 
  1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori  spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le  nuove  finalizzazioni
nette da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5  agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge  23  agosto
1988, n. 362, come da prospetto allegato. 
  2. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
  3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della   sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e le  sue  disposizioni  hanno
effetto dal 1› gennaio 1992. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nell  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: Martelli 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  11  della legge n.
          468/1978 si veda in nota all'art. 1.