Art. 76.
      (Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento
           per il coordinamento delle politiche comunitarie)
  1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge
16  aprile  1987,  n.  183,  il  Ministro  per il coordinamento delle
politiche   comunitarie   puo'   istituire,    in    aggiunta    alle
sottocommissioni  per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche
sottocommissioni   per   specifici   problemi   comunque    attinenti
all'adempimento  di  obblighi  comunitari, nonche' per predisporre la
relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
  2. Presso il Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e'  istituito  il  Comitato per la lotta contro le frodi
comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  ed  e'  formato  da
funzionari designati dalle  amministrazioni  interessate  alla  lotta
contro  le  frodi  comunitarie con particolare riferimento alle frodi
fiscali,  agricole  ed  alla   corretta   utilizzazione   dei   fondi
comunitari.
  3.  Il  compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16
aprile 1987, n. 183, e' erogato  anche  ai  componenti  del  Comitato
consultivo  di  cui  all'articolo  4  della medesima legge, nonche' a
quelli del Comitato istituito ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo e del Comitato tecnico-consultivo previsto dall'articolo 12,
comma 2, della presente legge.
  4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni
annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando   parte   dell'accantonamento   "Iniziative  di  enti  ed
organismi pubblici  e  privati  per  l'attuazione  di  interventi  di
promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 76:
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183,  e'  stata  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 109
          del 13 maggio 1987. L'art. 19 recita:
            "Art. 19 (Commissione per il recepimento delle  normative
          comunitarie).  -  1.  Al  fine  di  favorire  il  sollecito
          recepimento delle normative comunitarie e'  autorizzata  la
          costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per
          il  coordinamento  delle  politiche cominitarie, formata da
          funzionari del Dipartimento stesso e delle  Amministrazioni
          dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di
          Stato,   nominati   con   decreto   del   Ministro  per  il
          coordinamento delle politiche comunitarie.
            2. Al personale chiamato a far parte della commissione di
          cui  al comma 1 sara' corrisposto un compenso da stabilirsi
          con  decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro.
            3. Al relativo onere si fara' fronte con uno stanziamento
          di lire 60 milioni sul cap. 6921 dello Stato di  previsione
          della  spesa  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          rubrica 37,  per  l'esercizio  finanziario  1987,  mediante
          corrispondente  riduzione  della dotazione iscritta al cap.
          6942 della rubrica stessa".
            - La legge 9 marzo 1989, n. 86, e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale, n. 58  del  10  marzo  1989.  L'art.  7
          recita:
            "Art.  7  (Relazione  semestrale  al Parlamento). - 1. Il
          Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  in  cui  sono  esposti  i  principi e le linee
          caratterizzanti  della   politica   italiana   nei   lavori
          preparatori  all'emanazione degli atti normativi comunitari
          e, in particolare, gli indirizzi del  Governo  su  ciascuna
          politica   comunitaria,   sui   gruppi  di  atti  normativi
          riguardanti la stessa materia e su singoli  atti  normativi
          che   rivestono  rilievo  di  politica  generale.  In  tale
          occasione il Governo riferisce altresi' al  Parlamento  sul
          programma  di  attivita'  presentato  dalla  Presidenza  di
          turno,  sui  propri  orientamenti  al   riguardo   nonche',
          successivamente,    sull'andamento    dell'attuazione   del
          programma medesimo".