Art. 5. 1. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del domicilio del cliente, la Banca d'Italia prevede diverse modalita' di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli di cui all'art. 6 della legge n. 154, che consentano al cliente di poter venire a conoscenza della variazione. La Banca d'Italia puo' altresi' determinare modalita' diverse di comunicazione che comunque consentano alla clientela di venire a conoscenza delle variazioni. 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 154, qualora la variazione del tasso consegua a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti, quale il tasso ufficiale di sconto, la comunicazione scritta della variazione, anche se sfavorevole al cliente, puo' essere omessa.