Art. 5.
  1. Per i rapporti in cui non  sia  possibile  l'individuazione  del
domicilio del cliente, la Banca d'Italia prevede diverse modalita' di
comunicazione   delle  variazioni  contrattuali  sfavorevoli  di  cui
all'art. 6 della legge n. 154, che consentano  al  cliente  di  poter
venire a conoscenza della variazione. La Banca d'Italia puo' altresi'
determinare   modalita'   diverse   di   comunicazione  che  comunque
consentano alla clientela di venire a conoscenza delle variazioni.
  2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art.  8,
comma 1, della legge n. 154, qualora la variazione del tasso consegua
a  variazioni  di specifici parametri prescelti dalle parti, quale il
tasso ufficiale di sconto, la comunicazione scritta della variazione,
anche se sfavorevole al cliente, puo' essere omessa.