Art. 2. Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una piu' adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1990 ed al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza. I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi nei quali vengono comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o somministrazione da impianti inclusi nel decreto ministeriale 11 ottobre 1990 e nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 1992 p. Il Ministro: MARINUCCI