Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n.
192, al  fine  di  facilitare  il  controllo  sulla  provenienza  dei
molluschi  eduli  lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la
migliore informazione, una piu'  adeguata  tutela  igienico-sanitaria
dei  consumatori,  consentendo  loro  il  riscontro  immediato  delle
indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di  molluschi,
le  liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1990 ed
al presente decreto devono essere esposte  permanentemente  in  tutti
gli  esercizi  di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e
leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.
  I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti
e degli altri  esercizi  nei  quali  vengono  comunque  somministrati
molluschi    eduli   lamellibranchi   sono   tenuti   a   riscontrare
preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per  la
vendita   o   somministrazione   da   impianti  inclusi  nel  decreto
ministeriale 11 ottobre 1990 e nel presente decreto,  a  mezzo  degli
allegati elenchi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 aprile 1992
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI