IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, viene delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992 con cui e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della sopracitata legge, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea nonche' degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno eruttivo dell'Etna iniziatosi il 14 dicembre 1991; Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dall'eruzione dell'Etna; Vista l'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dalla predetta eruzione; Visto il telegramma n. 2206/Sett. 3 datato 26 marzo 1992 con il quale il prefetto di Catania ha quantificato in L. 402.634.175 il fabbisogno finanziario correlato all'impiego del personale militare e del personale civile del Ministero della difesa impegnato nel mese di gennaio 1992 negli interventi necessitati a seguito dell'eruzione dell'Etna di cui alla sopracitata ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992; Visto il telefax n. 1000/Gab. del 27 aprile 1992 con il quale la medesima prefettura ha rappresentato la necessita' dell'emanazione di apposita disposizione autorizzatoria per consentire il pagamento in favore del sopracitato personale del compenso per il lavoro straordinario svolto, dell'indennita' di ordine pubblico, delle spese afferenti l'occupazione di un immobile da parte delle Forze armate, delle spese di vitto nonche' di quelle relative al consumo di carburanti ed alla riparazione degli automezzi impiegati; Visto il telefax n. 1000 Etna/Gab. del 28 aprile 1992 con il quale la prefettura di Catania ha altresi' rappresentato la necessita' di una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo, ad integrazione delle disponibilita' attribuite con le sopracitate ordinanze, per le necessita' conseguenti agli interventi in corso di esecuzione a seguito del dichiarato stato di emergenza; Ravvisata l'opportunita' di accedere alle predette richieste per consentire un adeguato corrispettivo in favore del personale dianzi citato che si e' trovato e si trova ad operare in condizioni di estrema difficolta' tecnica e di disagi logistici e per consentire la prosecuzione degli interventi in corso ai sensi della citata ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 ed assicurare altresi' una giusta perequazione con riferimento a tutto il personale impiegato negli interventi disposti in attuazione dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992; Dispone: Art. 1. Per le necessita' conseguenti agli interventi in corso di realizzazione a seguito dello stato di emergenza dichiarato in relazione all'eruzione dell'Etna e' disposta a carico del fondo per la protezione civile una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo ad integrazione delle somme messe a disposizione con le ordinanze citate nelle premesse.