IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro  per  il  coordinamento
della  protezione civile, viene delegato ad esercitare le funzioni di
coordinamento, di  indirizzo,  di  promozione  di  iniziative,  anche
normative,  nonche'  ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata  legge
24  febbraio  1992, n.   225, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11  aprile  1992  con  cui e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della sopracitata  legge,  su  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri,  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  del  comune  di
Zafferana Etnea  nonche'  degli  altri  comuni  che  potranno  essere
interessati dal fenomeno eruttivo dell'Etna iniziatosi il 14 dicembre
1991;
  Vista  l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, con la quale sono  state
impartite  disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante
dall'eruzione dell'Etna;
  Vista l'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale sono  state
emanate ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza
derivante dalla predetta eruzione;
  Visto  il  telegramma  n. 2206/Sett. 3› datato 26 marzo 1992 con il
quale il prefetto di Catania ha quantificato  in  L.  402.634.175  il
fabbisogno finanziario correlato all'impiego del personale militare e
del personale civile del Ministero della difesa impegnato nel mese di
gennaio  1992  negli  interventi  necessitati a seguito dell'eruzione
dell'Etna di cui alla sopracitata ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio
1992;
  Visto il telefax n. 1000/Gab. del 27 aprile 1992 con  il  quale  la
medesima prefettura ha rappresentato la necessita' dell'emanazione di
apposita  disposizione  autorizzatoria per consentire il pagamento in
favore  del  sopracitato  personale  del  compenso  per   il   lavoro
straordinario svolto, dell'indennita' di ordine pubblico, delle spese
afferenti  l'occupazione  di un immobile da parte delle Forze armate,
delle spese di  vitto  nonche'  di  quelle  relative  al  consumo  di
carburanti ed alla riparazione degli automezzi impiegati;
   Visto il telefax n. 1000 Etna/Gab. del 28 aprile 1992 con il quale
la  prefettura  di Catania ha altresi' rappresentato la necessita' di
una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo, ad integrazione  delle
disponibilita'  attribuite  con  le  sopracitate  ordinanze,  per  le
necessita' conseguenti agli  interventi  in  corso  di  esecuzione  a
seguito del dichiarato stato di emergenza;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  accedere alle predette richieste per
consentire un adeguato corrispettivo in favore del  personale  dianzi
citato  che  si  e'  trovato  e  si trova ad operare in condizioni di
estrema difficolta' tecnica e di disagi logistici e per consentire la
prosecuzione  degli  interventi  in  corso  ai  sensi  della   citata
ordinanza  n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 ed assicurare altresi' una
giusta perequazione con riferimento a tutto  il  personale  impiegato
negli  interventi  disposti  in attuazione dell'ordinanza n. 2250/FPC
dell'11 aprile 1992;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  necessita'  conseguenti  agli  interventi  in   corso   di
realizzazione  a  seguito  dello  stato  di  emergenza  dichiarato in
relazione all'eruzione dell'Etna e' disposta a carico del  fondo  per
la protezione civile una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo ad
integrazione delle somme messe a disposizione con le ordinanze citate
nelle premesse.