Art. 2.
  1. Il  prefetto  di  Catania  e'  autorizzato  a  corrispondere  al
personale  militare ed al personale civile del Ministero della difesa
impiegato negli interventi realizzati nel mese  di  gennaio  1992  in
attuazione  dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, i compensi
di cui alla nota n. 2206/Sett. 3› del 26 marzo 1992 della  prefettura
di  Catania  citata  nelle premesse nonche' a provvedere al pagamento
delle spese relative alla indennita' di occupazione  di  un  immobile
adibito  ad  alloggio del personale militare, al vitto, al consumo di
carburanti e lubrificanti ed alla riparazione degli automezzi per  un
ammontare  complessivo  di  L.  402.634.175  risltante  dal prospetto
riepilogativo allegato alla predetta nota.
  2. Per consentire il finanziamento delle  spese  di  cui  al  comma
precedente   la   disponibilita'   di   cui   all'art.  3,  comma  1,
dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 e' integrata, a  carico
del  fondo per la protezione civile, del corrispondente importo di L.
402.634.175.