Art. 2. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato a corrispondere al personale militare ed al personale civile del Ministero della difesa impiegato negli interventi realizzati nel mese di gennaio 1992 in attuazione dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, i compensi di cui alla nota n. 2206/Sett. 3 del 26 marzo 1992 della prefettura di Catania citata nelle premesse nonche' a provvedere al pagamento delle spese relative alla indennita' di occupazione di un immobile adibito ad alloggio del personale militare, al vitto, al consumo di carburanti e lubrificanti ed alla riparazione degli automezzi per un ammontare complessivo di L. 402.634.175 risltante dal prospetto riepilogativo allegato alla predetta nota. 2. Per consentire il finanziamento delle spese di cui al comma precedente la disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 e' integrata, a carico del fondo per la protezione civile, del corrispondente importo di L. 402.634.175.