Art. 3.
  L'art.  2  dell'ordinanza  n.  2250/FPC  dell'11  aprile  1992   e'
sostituito dal seguente:
  "1.  I  Ministeri  della  difesa  e dell'interno sono autorizzati a
corrispondere al personale civile e militare  impiegato,  in  sede  e
fuori  sede, nelle operazioni di cui al precedente articolo, anche se
inquadrato in reparto organico, il trattamento di  missione  previsto
dalla  vigente  normativa, nonche' dalle disposizioni di cui all'art.
15 del  decreto-legge  5  dicembre  1980,  n.  799,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875".
  "2.  Al  personale di cui al precedente comma 1 non si applicano le
riduzioni  previste  dalla  normativa  in  vigore   in   materia   di
trattamento di missione".
  "3.  Al  medesimo  personale  puo'  essere  corrisposto altresi' un
compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile  di  130
ore  pro-capite  con  un  tetto  massimo  individuale  di  150 ore in
eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per i giorni  di
effettivo  impiego  e,  comunque,  per la durata massima di un mese a
decorrere dal 7 aprile 1992".