Art. 3. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 e' sostituito dal seguente: "1. I Ministeri della difesa e dell'interno sono autorizzati a corrispondere al personale civile e militare impiegato, in sede e fuori sede, nelle operazioni di cui al precedente articolo, anche se inquadrato in reparto organico, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875". "2. Al personale di cui al precedente comma 1 non si applicano le riduzioni previste dalla normativa in vigore in materia di trattamento di missione". "3. Al medesimo personale puo' essere corrisposto altresi' un compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile di 130 ore pro-capite con un tetto massimo individuale di 150 ore in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per i giorni di effettivo impiego e, comunque, per la durata massima di un mese a decorrere dal 7 aprile 1992".