Art. 5. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 e' sostituito dal seguente: "Ferme restando le disposizioni relative alla rendicontazione di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il prefetto di Catania e' delegato alla gestione delle disponibilita' di cui al comma 1 in deroga alle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato".