Art. 5.
  Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n.  2205/FPC  del  2  gennaio
1992 e' sostituito dal seguente:
  "Ferme  restando  le  disposizioni relative alla rendicontazione di
cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il  prefetto  di
Catania  e'  delegato  alla  gestione  delle disponibilita' di cui al
comma 1 in deroga alle vigenti norme di contabilita'  generale  dello
Stato".