Art. 6. L'art. 3 dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 e' sostituito dal seguente: "1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' attribuita alla prefettura di Catania una prima assegnazione di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni finalizzati al pagamento delle spese concernenti le opere provvisionali e di somma urgenza eseguite dal comune di Zafferana Etnea". "2. L'erogazione delle predette somme a favore della prefettura di Catania avverra' mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale intestata al fondo per la protezione civile a favore della contabilita' speciale intestata alla prefettura di Catania". "3. Il prefetto di Catania provvede alla gestione delle disponibilita' di cui al comma 1 in deroga alle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730".