Art. 6.
  L'art.  3  dell'ordinanza  n.  2250/FPC  dell'11  aprile  1992   e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1  e'  attribuita  alla
prefettura di Catania una prima assegnazione di lire 700 milioni,  di
cui lire 300 milioni finalizzati al pagamento delle spese concernenti
le  opere  provvisionali  e  di  somma urgenza eseguite dal comune di
Zafferana Etnea".
  "2. L'erogazione delle predette somme a favore della prefettura  di
Catania  avverra'  mediante  ordinativi  di  pagamento  tratti  sulla
contabilita' speciale intestata al fondo per la protezione  civile  a
favore  della  contabilita'  speciale  intestata  alla  prefettura di
Catania".
  "3.  Il  prefetto  di  Catania   provvede   alla   gestione   delle
disponibilita'  di  cui  al  comma  1 in deroga alle vigenti norme di
contabilita' generale dello Stato. Ai fini della  rendicontazione  si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre
1986, n. 730".