Art. 7. 1. Al fine di assicurare la sollecita definizione degli adempimenti amministrativo-contabili inerenti alla gestione dei fondi assegnati ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse e della presente ordinanza il prefetto di Catania dispone l'assegnazione del personale necessario al potenziamento dell'ufficio di ragioneria della medesima prefettura e puo' avvalersi anche di personale dipendente dal comune di Zafferana o da altri comuni della provincia, che verra' coordinato dal funzionario dirigente del terzo settore della stessa prefettura. 2. Al personale di cui al comma precedente puo' essere corrisposto, dal 1 giugno 1992 fino alla chiusura delle relative contabilita', un compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile di 80 ore pro-capite con un tetto massimo individuale di 100 ore in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 1992 Il Ministro: CAPRIA