Art. 7.
  1. Al fine di assicurare la sollecita definizione degli adempimenti
amministrativo-contabili inerenti alla gestione dei  fondi  assegnati
ai  sensi  delle  ordinanze  citate  nelle  premesse e della presente
ordinanza il prefetto di Catania dispone l'assegnazione del personale
necessario al potenziamento dell'ufficio di ragioneria della medesima
prefettura e puo' avvalersi anche di personale dipendente dal  comune
di Zafferana o da altri comuni della provincia, che verra' coordinato
dal funzionario dirigente del terzo settore della stessa prefettura.
  2. Al personale di cui al comma precedente puo' essere corrisposto,
dal 1› giugno 1992 fino alla chiusura delle relative contabilita', un
compenso  per  lavoro  straordinario nella misura media mensile di 80
ore pro-capite con  un  tetto  massimo  individuale  di  100  ore  in
eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA