Art. 2.
  1.  Nella  domanda  di  estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi devono essere indicati:
    a) cognome, nome, data e luogo di nascita del contribuente ovvero
denominazione della societa' o ente;
    b) il codice fiscale;
    c) la residenza ovvero la sede legale e,  se  diverso,  anche  il
domicilio fiscale;
    d)  il  periodo  di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei
redditi dalla quale risulta il credito da estinguere  e  la  data  di
presentazione della stessa;
    e)  l'importo  del  credito  chiesto  a  rimborso, indicato nella
dichiarazione dei redditi;
    f) l'importo del  credito,  in  linea  capitale,  di  cui  si  e'
eventualmente gia' ottenuto il rimborso, ovvero l'estinzione mediante
l'assegnazione  di  titoli  speciali  di  debito  pubblico,  ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
    g)  l'importo  del credito eventualmente gia' utilizzato a titolo
di compensazione per il pagamento di altre imposte, in conformita'  a
disposizioni di legge;
    h) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione;
    i) l'ammontare degli interessi gia' rimborsati.
  2.   Se   l'ammontare   in   linea  capitale  del  credito  risulta
integralmente  rimborsato  o  compensato,  sempreche'  l'importo  del
credito d'imposta originario non sia inferiore a lire 100 milioni, la
domanda   puo'   essere  comunque  presentata  per  la  richiesta  di
estinzione dei soli interessi.
  3.  La  domanda  di  estinzione  deve   essere   sottoscritta   dal
contribuente  ovvero  dal  rappresentante  legale  o  negoziale della
societa' o ente.