Art. 2. 1. Nella domanda di estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi devono essere indicati: a) cognome, nome, data e luogo di nascita del contribuente ovvero denominazione della societa' o ente; b) il codice fiscale; c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale; d) il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi dalla quale risulta il credito da estinguere e la data di presentazione della stessa; e) l'importo del credito chiesto a rimborso, indicato nella dichiarazione dei redditi; f) l'importo del credito, in linea capitale, di cui si e' eventualmente gia' ottenuto il rimborso, ovvero l'estinzione mediante l'assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; g) l'importo del credito eventualmente gia' utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di altre imposte, in conformita' a disposizioni di legge; h) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione; i) l'ammontare degli interessi gia' rimborsati. 2. Se l'ammontare in linea capitale del credito risulta integralmente rimborsato o compensato, sempreche' l'importo del credito d'imposta originario non sia inferiore a lire 100 milioni, la domanda puo' essere comunque presentata per la richiesta di estinzione dei soli interessi. 3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante legale o negoziale della societa' o ente.