Art. 4.
  1. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio di Roma
e  Milano,  verificata  la  sussistenza  del  credito di cui e' stato
richiesto il rimborso  con  la  dichiarazione  annuale  dei  redditi,
rilevano  l'importo  del  credito e dei relativi interessi o dei soli
interessi in caso di credito gia' rimborsato, che puo' essere estinto
mediante assegnazione di titoli di Stato.
  2. Gli uffici  delle  imposte  dirette  ed  i  centri  di  servizio
producono,  per  ogni  periodo  di  imposta,  le liste dei crediti da
estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, contenenti,  per
ciascun  contribuente,  i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso
spettante e dei relativi interessi, distintamente per imposta.
  3. Gli uffici delle imposte dirette trasmettono le liste di cui  al
comma    precedente,    sottoscritte   dal   titolare   dell'ufficio,
all'intendenza di finanza,  competente  territorialmente,  la  quale,
effettuati i necessari controlli, invia le liste stesse, sottoscritte
dall'intendente di finanza, al servizio centrale della riscossione.
  4.  Qualora  l'intendenza di finanza rilevi l'esistenza di rimborsi
non considerati dall'ufficio, a favore dei soggetti  contenuti  nelle
liste,  restituisce  le  liste stesse all'ufficio delle imposte per i
necessari  aggiornamenti.  L'ufficio  delle  imposte,  effettuate  le
correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le
invia  all'intendenza  di  finanza per l'inoltro al servizio centrale
della riscossione entro il 15 settembre 1992.
  5. Le liste dei crediti, prodotte dai centri di  servizio,  vengono
firmate  dai  direttori e trasmesse direttamente al servizio centrale
della riscossione entro il 15 settembre 1992.