Art. 4. 1. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio di Roma e Milano, verificata la sussistenza del credito di cui e' stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale dei redditi, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi o dei soli interessi in caso di credito gia' rimborsato, che puo' essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato. 2. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio producono, per ogni periodo di imposta, le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, contenenti, per ciascun contribuente, i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso spettante e dei relativi interessi, distintamente per imposta. 3. Gli uffici delle imposte dirette trasmettono le liste di cui al comma precedente, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, all'intendenza di finanza, competente territorialmente, la quale, effettuati i necessari controlli, invia le liste stesse, sottoscritte dall'intendente di finanza, al servizio centrale della riscossione. 4. Qualora l'intendenza di finanza rilevi l'esistenza di rimborsi non considerati dall'ufficio, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio delle imposte per i necessari aggiornamenti. L'ufficio delle imposte, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia all'intendenza di finanza per l'inoltro al servizio centrale della riscossione entro il 15 settembre 1992. 5. Le liste dei crediti, prodotte dai centri di servizio, vengono firmate dai direttori e trasmesse direttamente al servizio centrale della riscossione entro il 15 settembre 1992.