Art. 5. 1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, verificata la sussistenza del credito di cui e' stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi o dei soli interessi in caso di credito gia' rimborsato, che puo' essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato. 2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano la sospensione del rimborso a norma dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, si avvalgono dei dati e delle informazioni acquisibili tramite il sistema dell'anagrafe tributaria. 3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 15 settembre 1992, devono trasmettere al servizio centrale della riscossione le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione dei titoli di Stato, contenenti, per ciascun contribuente, i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso spettante e/o dei relativi interessi.