Art. 5.
  1.  Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, verificata la
sussistenza del credito di cui e' stato richiesto il rimborso con  la
dichiarazione  annuale, rilevano l'importo del credito e dei relativi
interessi o dei soli interessi in caso di  credito  gia'  rimborsato,
che puo' essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato.
  2.  Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  al  fine  di
verificare  la  sussistenza  dei  presupposti  che   legittimano   la
sospensione  del  rimborso  a norma dell'art. 69 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello  Stato,  si
avvalgono  dei  dati  e  delle  informazioni  acquisibili  tramite il
sistema dell'anagrafe tributaria.
  3. Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  entro  il  15
settembre   1992,  devono  trasmettere  al  servizio  centrale  della
riscossione le liste dei crediti da estinguere mediante  assegnazione
dei  titoli  di  Stato,  contenenti, per ciascun contribuente, i dati
dell'istanza, l'ammontare del rimborso  spettante  e/o  dei  relativi
interessi.