Art. 6.
  1.  Il  servizio  centrale della riscossione, ricevute le liste dei
crediti di  cui  ai  precedenti  articoli  4  e  5,  ne  verifica  la
correttezza   formale   ed   aggrega   i   crediti  per  contribuente
selezionandoli, ai fini  della  verifica  del  rispetto  dell'importo
massimo  dei  titoli  da  emettere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, secondo il  seguente  ordine  di
precedenza:   annualita'   meno  recenti;  nell'ambito  della  stessa
annualita',  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  della
dichiarazione;  nell'ambito  della stessa data di presentazione della
dichiarazione, secondo gli importi meno elevati.
  2. Il servizio centrale della riscossione  trasmette  al  Ministero
del  tesoro,  entro  il  15  ottobre  1992, l'elenco dei contribuenti
aventi diritto  al  rimborso,  con  l'indicazione  degli  importi  da
estinguere  e  comunica  ai  contribuenti  ed agli uffici interessati
l'esito della estinzione dei crediti.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA