Art. 6. 1. Il servizio centrale della riscossione, ricevute le liste dei crediti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ne verifica la correttezza formale ed aggrega i crediti per contribuente selezionandoli, ai fini della verifica del rispetto dell'importo massimo dei titoli da emettere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, secondo il seguente ordine di precedenza: annualita' meno recenti; nell'ambito della stessa annualita', secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione; nell'ambito della stessa data di presentazione della dichiarazione, secondo gli importi meno elevati. 2. Il servizio centrale della riscossione trasmette al Ministero del tesoro, entro il 15 ottobre 1992, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere e comunica ai contribuenti ed agli uffici interessati l'esito della estinzione dei crediti. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1992 Il Ministro: FORMICA