Art. 4. C o n t r o l l i 1. Il controllo del rispetto delle disposizioni della legge e' demandato: a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui alla successiva lettera c) dell'art. 1, comma 2. 2. Nell'esercizio dei poteri di controllo le autorita' di cui al comma precedente possono acquisire informazioni ed eseguire ispezioni. 3. La Banca d'Italia puo' concordare con la Guardia di finanza le modalita' di attivazione dell'art. 9, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, per le verifiche ivi previste e per quelle di cui al comma precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), non iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, allo scopo di poter soddisfare con tempestivita' e compiutezza le richieste delle autorita' di controllo e di vigilanza, mantengono adeguata evidenza dei dati e dei documenti relativi alle operazioni di credito al consumo eseguite, tale da rendere possibile la ricostruzione, in dettaglio, di ciascun rapporto con la clientela.