Art. 4.
                          C o n t r o l l i
  1. Il controllo del rispetto  delle  disposizioni  della  legge  e'
demandato:
    a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a) e b), del presente decreto;
    b)  al  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per i soggetti di cui alla successiva lettera c) dell'art.  1,  comma
2.
  2.  Nell'esercizio  dei  poteri di controllo le autorita' di cui al
comma  precedente  possono   acquisire   informazioni   ed   eseguire
ispezioni.
  3.  La  Banca d'Italia puo' concordare con la Guardia di finanza le
modalita' di  attivazione  dell'art.  9,  comma  5,  della  legge  17
febbraio  1992, n. 154, per le verifiche ivi previste e per quelle di
cui al comma precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1,
comma 2,  lettera  b),  non  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
all'art.  7  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
  4. I soggetti di cui all'art. 1,  comma  2,  allo  scopo  di  poter
soddisfare   con  tempestivita'  e  compiutezza  le  richieste  delle
autorita' di controllo e di vigilanza, mantengono  adeguata  evidenza
dei  dati  e  dei  documenti  relativi  alle operazioni di credito al
consumo eseguite, tale da  rendere  possibile  la  ricostruzione,  in
dettaglio, di ciascun rapporto con la clientela.