Art. 5. Coordinamento con le disposizioni della legge n. 154/92 1. Salvo quanto disposto dalla legge e dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), si attengono alle disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154, del proprio decreto in data 24 aprile 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154 e delle relative istruzioni della Banca d'Italia. Tali disposizioni si applicano altresi' alle operazioni di credito al consumo effettuate nella forma di apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito, di cui all'art. 21, comma 5, della legge. 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), pubblicizzano il TAEG praticato per le operazioni di credito al consumo integrando gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di cui all'art. 2, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 154. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 1992 Il Ministro: BARUCCI