Art. 5.
       Coordinamento con le disposizioni della legge n. 154/92
 1. Salvo quanto disposto dalla  legge  e  dal  presente  decreto,  i
soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), si attengono
alle disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n. 154,  del  proprio
decreto  in  data  24  aprile  1992,  emanato  in  applicazione della
medesima legge  n.  154  e  delle  relative  istruzioni  della  Banca
d'Italia.  Tali disposizioni si applicano altresi' alle operazioni di
credito al consumo effettuate nella forma di apertura di  credito  in
conto  corrente  ad  utilizzo  rotativo,  non connessa all'uso di una
carta di credito, di cui all'art. 21, comma 5, della legge.
  2. I soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettere  a)  e  b),
pubblicizzano  il  TAEG  praticato  per  le  operazioni di credito al
consumo  integrando  gli  avvisi  sintetici  e  i  fogli  informativi
analitici  di  cui all'art. 2, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
n. 154.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 luglio 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI