Art. 2. Al personale civile, militare, italiano e straniero e volontario, nonche' a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni pubbliche e private sara' concessa la distinzione sopra indicata, purche' abbia operato nelle zone terremotate per almeno sette giorni consecutivi compresi nel periodo 14 dicembre 1991-27 maggio 1992.