Art. 2.
  Al personale civile, militare, italiano e straniero  e  volontario,
nonche'  a  quello  appartenente  ad  enti,  corpi  ed organizzazioni
pubbliche e private sara' concessa  la  distinzione  sopra  indicata,
purche'  abbia operato nelle zone terremotate per almeno sette giorni
consecutivi compresi nel periodo 14 dicembre 1991-27 maggio 1992.